Il diritto al riposo

Articolo 24 della DICHIARAZIONE DEI DIRITTI UMANI
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Anche questo articolo pone un diritto fondante della persona: il diritto allo svago, al riposo. Qualche mese fa, durante il Convegno d’Estate dell’Università delle Persone e della Fondazione Enzo Spaltro, lo stesso professore bolognese, luminare e pioniere della psicologia del lavoro in Italia, ha proprio sottolineato l’importanza di questo aspetto. Durante la lectio magistralis nella quale ha evidenziato come per il futuro sia necessaria la piena diffusione del benessere per evitare la “malattia della società” ha auspicato l’attuazione dei cinque punti dei Paesi Scandinavi e cioè la garanzia per tutti di cibo, casa, sanità, scuola e divertimento. Proprio su questo ultimo aspetto il professor Spaltro si è soffermato in particolar modo, spiegando come lo svago, il riposo non siano uno sfizio, una questione aggiuntiva o marginale per la persona, bensì fattore legittimo e costitutivo dell’individuo.
Senza la garanzia del tempo del riposo e del divertimento (che sta nella distinzione tra tempo mio e tempo degli altri), nella società non ci può essere benessere.

SARA CIRONE GROUP SRL SOCIETA’ BENEFIT

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