Il principio di uguaglianza

Articolo 2 della dichiarazione dei diritti umani
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

L’articolo 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani completa l’articolo 1, introducendo il principio di uguaglianza. Nessuna persona può essere discriminata per nessun motivo. Né per ragioni politiche, né per  motivi religiosi, né per questioni legate all’educazione o allo status sociale.
Possono essere molte le forme di discriminazione che vengono ancora messe in atto nel mondo e che si annidano nelle trame della nostra vita quotidiana. Anche nel mondo del lavoro. Oppure nei confronti delle donne o dei bambini, cui spesso vengono negati i diritti fondamentali, come quello all’istruzione, alla salute, al lavoro, alla famiglia attraverso forme di intolleranza, razzismo, xenofobia, guerra.

È necessario diffondere una cultura dove l’inclusione sia il principio fondamentale, che permetta a ogni persona di partecipare alla costruzione della civiltà.

SARA CIRONE GROUP SRL SOCIETA’ BENEFIT

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