La dignità di tutte le persone

Articolo 25 della DICHIARAZIONE DEI DIRITTI UMANI
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Questo articolo pone grossi interrogativi rispetto al suo grado di attuazione, in quanto omnicomprensivo di tutti quegli aspetti che riguardano dal punto di vista economico-sociale la dignità della persona, attenzionando al legislatore la condizione di benessere della persona nella sua integrità, quindi non solo nei bisogni corporali, materiali ma anche in quelli culturali, spirituali, immateriali.
In particolare, questo articolo pone al centro del Diritto Internazionale i bisogni e le necessità dei più deboli: disoccupati, malati, invalidi, anziani, madri, bambini, ecc…
Occorre dunque che vengano messe in atto, da tutte le componenti della società, azioni e politiche sociali in tutti gli ambiti che hanno a che fare con i diritti della persona, specialmente dei più deboli, affinché si realizzi davvero un benessere diffuso, patrimonio di tutta la civiltà.

SARA CIRONE GROUP SRL SOCIETA’ BENEFIT

Condividi l’articolo

Cerca

Cerca

Categorie

Seguici

Ultimi articoli